1. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sui Fondi per la fruizione musicale e per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali sono tenuti ad applicare agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali a basso reddito, dei giovani e degli anziani.
2. I soggetti organizzatori di festival e manifestazioni musicali destinatari di finanziamenti pubblici hanno l'obbligo di registrare in formato audio e video le esecuzioni musicali presentate in occasione degli stessi e di depositarne una copia presso la Discoteca di Stato secondo gli standard stabiliti dalla Discoteca stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
3. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sul