Art. 18.
(Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti).

      1. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sui Fondi per la fruizione musicale e per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali sono tenuti ad applicare agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali a basso reddito, dei giovani e degli anziani.
      2. I soggetti organizzatori di festival e manifestazioni musicali destinatari di finanziamenti pubblici hanno l'obbligo di registrare in formato audio e video le esecuzioni musicali presentate in occasione degli stessi e di depositarne una copia presso la Discoteca di Stato secondo gli standard stabiliti dalla Discoteca stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
      3. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sul

 

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Fondo per la produzione e la distribuzione sono tenuti alla registrazione in formato audio e video della propria produzione musicale in base agli standard stabiliti dalla Discoteca di Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 3, e a depositare una copia presso la Discoteca stessa.